Legge elettorale toscana. Il costituzionalista Ceccanti: “Soluzione equilibrata e innovativa”. Soddisfazione del segretario Parrini

parrini-ceccanti24 luglio 2014 -Dario Parrini commenta le parole del professor Stefano Ceccanti sull’accordo di legge elettorale toscana: “Dall’articolo di Ceccanti risulta evidente come non abbia alcun fondamento il sospetto di incostituzionalità gettato sul testo oggetto dell’intesa”

“Stefano Ceccanti è uno dei maggiori costituzionalisti italiani. Insegna diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma e in quanto costituzionalista ha fatto parte della Commissione dei 35 saggi che nel giugno 2013 fu nominata dal governo Letta per avanzare un progetto complessivo di riforma costituzionale. Ceccanti, nato a Pisa, è anche un toscano. E forse per questo ha sentito il bisogno di dire la sua autorevole opinione sull’accordo per la riforma elettorale regionale ufficializzato ieri in Toscana dalla maggioranza di centrosinistra e da Fi. Dall’articolo di Ceccanti risulta evidente come non abbia alcun fondamento il sospetto di incostituzionalità gettato sul testo oggetto dell’intesa. Spero che da domani si torni a discutere del merito della riforma, senza allarmismi ingiustificati, che somigliano a quelli messi in giro da coloro che senza senso della misura e rispetto della realtà definiscono ‘svolta autoritaria’ la riforma del Senato che si sta votando in queste ore”.

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Così il segretario del PD della Toscana, Dario Parrini, commenta l’articolo pubblicato oggi dal professor Stefano Ceccanti sul proprio blog in merito all’accordo di legge elettorale toscana.  Qui di seguito e a questo link  l’articolo di Stefano Ceccanti:

 

La nuova proposta di legge elettorale toscana: una soluzione innovativa ed equilibrata, senz’altro costituzionale

 

“La Toscana sembra aver trovato la quadra di una nuova legge elettorale regionale che si presenta come equilibrata, ma anche innovativa per alcuni profili significativi.
Anche se le osservazioni della Corte costituzionale nella sentenza 1/2014 per la legge elettorale nazionale non si prestano ad essere trasposte meccanicamente sul piano regionale (le esigenze di equilibrio sono maggiori sul piano del Parlamento nazionale che elegge organi di garanzia e che ha compiti di revisione costituzionale) le soluzioni adottate per la governabilità appaiono particolarmente garantiste. Infatti per la prima volta in una Regione si stabilisce un secondo turno eventuale se nessun candidato al primo turno superi il 40%. Le altre Regioni, sin qui, o hanno privilegiato la logica della governabilità dando comunque la maggioranza garantita al primo turno o, come in Sicilia, hanno ridotto il premio spingendo però il Presidente eletto, in caso di successo limitato, a governare a vista, con maggioranze incerte. Opportuno anche il dosaggio del premio: dal 57,5 al 60% dei seggi a seconda dei consensi ottenuti (60% solo in caso di successo al primo turno con più del 45% dei voti). Appezzabile anche il tetto massimo del 65% dei seggi alla lista o coalizione vincente, cosa che potrebbe persino trasformarsi in una sorta di premio alle minoranze. Ragionevole anche la differenza tra le soglie, che appare in continuità con la legislazione elettorale post 1993: 10 per le coalizioni, 5 per le liste non coalizzate e 3 per le coalizzate. La differenza è discutibile solo quando si allarga eccessivamente la forbice, col rischio di favorire coalizioni eterogenee, come oggi alla Camera dei deputati, dove troppo forte è lo scarto tra il 4 dei non coalizzati e il 2 con addirittura il recupero della prima lista sotto soglia per i coalizzati.
Ragionevole anche la soluzione flessibile adottata nel dilemma liste bloccate/preferenze, che la sentenza 1/2014 ha rinviato per intero alla responsabilità del legislatore, ponendo solo un limite alle liste bloccate eccessivamente lunghe, che spersonalizzano il rapporto tra eletti ed elettori. Il sistema prevede che ogni lista, se lo desidera, preveda un listino regionale fino a un massimo di tre nomi, che sarebbero i primi degli eletti e gli altri su base circoscrizionale provinciale con la possibilità di preferenza doppia di genere e la provincia di Firenze suddivisa in quattro circoscrizioni, in modo da evitare i problemi maggiori che pongono la preferenze quando sono applicate in circoscrizioni molto grandi. Stupisce che l’ufficio legislativo della Regione tacci di incostituzionalità quella che è peraltro una mera facoltà e non un obbligo per le liste regionali, smentendo la lettera della sentenza 1/2014 in cui si spiega che le liste bloccate lunghe erano censurate, ma che si giudica “la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”