La relazione di Gianfranco Venturi al convegno “Ripensare, dialogare, decidere. La nuova legge regionale per il governo del territorio”

seminario-urbanistica-16novRelazione introduttiva di Gianfranco Venturi, presidente della VI commissione  del Consiglio regionale, all’incontro “Ripensare, dialogare, decidere. La nuova legge regionale per il governo del territorio: uno strumento avanzato di pianificazione e di tutela del paesaggio per un nuovo sviluppo sostenibile”.
Convegno promosso dal Gruppo consiliare Pd in Regione tenutosi sabato 16 Novembre, presso la sala Maggiore del palazzo comunale di PistoiaLEGGI

 

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Con l’incontro di oggi vogliamo porre l’attenzione sui contenuti della proposta di legge della Giunta Regionale in materia di governo del territorio, destinata a riformare  la precedente LR 1/2005. La proposta si caratterizza come passaggio importante di questa legislatura regionale e assume un particolare rilievo per gli effetti che la nuova legge produrrà sul territorio regionale e sulle sue future trasformazioni.

Come sappiamo l’iter che ha portato alla sua presentazione al Consiglio il 9 Ottobre scorso, è stato complesso ed ha visto un ampio concorso delle Associazioni delle Autonomie Locali e delle forze sociali nelle loro varie espressioni rappresentate al tavolo di concertazione.

Una fase nella quale, il nostro Gruppo in Regione non ha mancato di far sentire il proprio contributo sia nei confronti in seno alla maggioranza sia con lo stesso Assessore e con la Giunta, con l’intento di far corrispondere il testo normativo in via di definizione con i quattro obiettivi fondamentali che riteniamo necessario perseguire con la revisione della Legge vigente:

  • Priorità al riuso e limitazione del consumo di suolo, nel quadro di un assetto pianificatorio che assicuri una ancora più efficace tutela dell’unicità del nostro territorio e nel contempo favorisca le opportunità competitive offerte dalla sua qualità;
  • Semplificazione dei procedimenti, garantendo maggiori certezze ai cittadini pubblici e privati sul diritto e sui tempi degli stessi;
  • Valorizzazione e maggiore istituzionalizzazione della partecipazione evitando inutili appesantimenti non necessari  allo scopo;
  • Introduzione di significativi miglioramenti in direzione della chiarezza e certezza applicativa delle norme.

Un impegno che intendiamo proseguire soprattutto in questa fase, dove sarà il Consiglio ad essere protagonista  di un ulteriore affinamento del testo in vista della sua definitiva approvazione. Un compito, per il quale consideriamo importante anche quanto potrà emergere dall’incontro odierno, con amministratori locali e con le parti sociali .

 

Le ragioni della riforma

La proposta di legge in esame, interviene, a più di otto anni dalla entrata in vigore  della LR 1/2005 e  alla luce della sua esperienza applicativa, persegue le finalità di valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico, per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, contrastare il consumo di suolo, promuovere il ruolo multifunzionale del territorio rurale, nonchè valorizzare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani.

E’ stato appunto sul tipo di equilibrio da ricercare tra tutela del territorio e del paesaggio e qualità delle trasformazioni necessarie alle esigenze di un moderno sviluppo, che si è focalizzata la riflessione ed il confronto in fase di predisposizione della riforma.

Da un lato, la difficile crisi economica che stiamo attraversando,  con la conseguente perdita di posti di lavoro, spinge con forza a ricercare opportunità d’investimento, non sempre, in passato, supportate da una valutazione ponderata delle possibili alternative di trasformazione, messa in valore dei territori in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo e di prospettiva territoriale più ampia.  Una situazione che espone i territori locali all’elevata volatilità degli investimenti, con il conseguente rischio della mancata produzione di effetti positivi sull’economia reale.

Al tempo stesso, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, necessita  di interventi la cui valutazione  ed opportunità non possono essere affidate al potere decisionale di un solo attore istituzionale, ma occorre un più ampio coinvolgimento anche degli altri soggetti che nel tempo saranno in qualche modo condizionati dalle scelte che si vanno ad assumere.

Di qui la nuova proposta di legge diretta a migliorare l’efficacia della governance interistituzionale in base ai principi della sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, nonché a rendere più chiare e rapide le procedure, graduando la complessità degli adempimenti in relazione alla rilevanza delle trasformazioni.

 

 

I contenuti della proposta di legge

La riforma mantiene l’impianto generale della legge 1/2005, nel disegno d’insieme, innovandone e migliorandone tuttavia numerosi aspetti attinenti sia alle  forme in cui si esplica il principio di sussidiarietà, sia ai dispositivi concreti con cui alcuni principi già contenuti nella legge, a partire dal limite al consumo di suolo, trovano effettiva applicazione operativa.

Tutto ciò con l’attenzione di non appesantire ulteriormente i procedimenti, di fissare dei tempi massimi per i procedimenti urbanistici, semplificando ove possibile, la vita ai cittadini, razionalizzando gli adempimenti cui sono chiamati i soggetti pubblici.

Infine, l’esperienza applicativa della legge, ha fatto emergere l’esigenza di una maggior chiarezza dei riferimenti, rispetto all’insieme degli strumenti di governo e pianificazione del territorio, ai contenuti che caratterizzano ciascuno di essi, nonché alle procedure che ne determinano il percorso di approvazione e vigenza.

 

 

Contrastare il consumo di suolo

Venendo a trattare gli aspetti di maggior rilievo innovativo contenuti nella proposta, non possiamo che partire dal modo con cui la legge affronta la questione centrale costituita dal contrasto al consumo di suolo.

Viene in primo luogo introdotto nei principi generali un nuovo concetto di “Patrimonio Territoriale” inteso come bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale e come riferimento per contestualizzare le “invarianti strutturali” nello statuto del territorio, promuovere una più efficace relazione tra statuto e strategia dei piani, andando verso una concezione che mira alla messa in valore progettuale del territorio e del paesaggio nel suo insieme.  

Occorre ricordare che la legge vigente prevede che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali siano consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”, ciò nonostante, dal 2005 a oggi il consumo di suolo è proseguito, non solo per effetto delle previsioni già vigenti, ma anche in conseguenza dei nuovi impegni di suoli agricoli a fini edificatori, in assenza di verifiche effettive sulla sussistenza di possibili alternative interne alle aree già urbanizzate.

Al fine di contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario il consumo di suolo, la proposta di legge intende dare piena efficacia a tale  principio intervenendo con una serie di dispositivi operativi:

  • Si viene così al cuore della riforma costituita dalla distinzione con la quale si  definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato e quello rurale, differenziando le procedure per intervenire all’interno del primo da quelle per la trasformazione in aree esterne, per conseguire una migliore salvaguardia del territorio rurale, promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse.
  • In  aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali, ma solo impegni di suolo per destinazioni diverse da quella residenziale assoggettate  al parere obbligatorio di una conferenza di copianificazione d’area vasta, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al PIT, che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti.
  • Al tempo stesso nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la riqualificazione, sono introdotte alcune semplificazioni, ferme restando una serie di condizioni generali. In sostanza si accentuano le prerogative comunali nell’ambito dei territori urbanizzati mentre al loro esterno si rafforza il ruolo della Regione di concerto con gli enti locali coinvolti.

Dal mio punto di vista condividendo l’obbiettivo e la strutturazione di questa forte innovazione del modello di Pianificazione introdotto in Toscana con la LR 5/1995, vedo la necessità di alcuni affinamenti della disciplina introdotta, ad esempio  limitando il parere vincolante della Regione in sede di  Conferenza di copianificazione alle sole prescrizioni derivanti dal PIT.
 
Credo che anche il tema delle aree rurali intercluse ai territori urbanizzati, possa essere ulteriormente affinato,collegandolo a quello della qualità urbana e alle disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, introdotte dalla LR 41/2012. Ma lasciando ai Comuni piena potestà dentro gli stessi.

 

 
La pianificazione  intercomunale

E qui si viene all’altro punto qualificante della proposta di legge che interviene per cercare di superare i limiti propri dell’attuale frammentazione delle pianificazioni,  cercando di portare ad una scala adeguata le scelte progettuali e pianificatorie che producono effetti al di là dei singoli confini comunali.

Di qui l’introduzione, seppur su base volontaria e a geometria variabile per quanto riguarda i Comuni associabili, del piano strutturale intercomunale, che insieme alla conferenza di copianificazione diventa riferimento qualificante per garantire una progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni a livello d’area vasta.

La proposta di legge indica in 180 giorni il tempo entro il quale il Consiglio Regionale dovrà definire gli ambiti entro i quali potranno essere cercate le associazioni fra i comuni per dotarsi di questi nuovi strumenti di pianificazione intercomunale.

Al riguardo si dovrà certamente tenere conto del raccordo con gli ambiti di paesaggio previsti dal Codice dei beni culturali,  ma oltre ad essi,  la definizione di tali ambiti può costituire veramente una grande opportunità per il riordino del sistema istituzionale regionale, nel momento in cui si andrà anche al superamento delle province nelle loro tradizionali funzioni.

Il nostro Gruppo è molto convinto dell’introduzione di questa opportunità, che potrà trovare ulteriori rafforzamenti nell’esame da parte del Consiglio Regionale e sarà incentivata dalla Regione per  sollecitare il governo locale ad utilizzarla al meglio e favorire un salto di qualità alle politiche territoriali .

Sappiamo che i piccoli comuni saranno tenuti per legge a definire strumenti urbanistici a livello delle Unioni di Comuni recentemente costituite, ma anche i comuni maggiori potranno cogliere questa sfida, per immaginare ambiti più vasti ed essere protagonisti di un’opera di raccordo con i comuni limitrofi, tanto da dare veramente un respiro strategico e di lungo periodo alle scelte di pianificazione che li riguardano.

 

Il territorio rurale

Riguardo al nostro Territorio Rurale, ne conosciamo il valore che non richiede di essere ‘sviluppato’ attraverso previsioni di nuova urbanizzazione.

Al contrario,il mantenimento del territorio rurale e delle sue multifunzionalità, resta  fondamentale per uno sviluppo sostenibile e durevole, garantendo la qualità alimentare e dell’ambiente.

E’ partendo da qui, che la proposta di legge conferma il ruolo dell’attività agricola come attività economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione dell‘ambiente e del paesaggio cui la stessa attività agricola può contribuire.

Tale riconoscimento porta a individuare innanzitutto il principio di limitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo ad opera di interventi non agricoli.

Nel territorio rurale si prevede che gli strumenti della pianificazione individuano:

–   i “nuclei rurali”, le cui trasformazioni devono garantire la coerenza con i caratteri propri degli insediamenti;

–  gli “ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici” di cui tutelare la valenza paesaggistica;

– gli “ambiti periurbani” in cui promuovere forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani che contribuiscono al miglioramento.

 Inoltre, vengono semplificate le procedure per una serie di interventi temporanei o di minore entità, specificate le trasformazioni aziendali che comportano la necessità di un piano attuativo e rafforzati i vincoli e le sanzioni in caso di perdita della destinazione d’uso agricola.

 


Semplificazione e riduzione dei tempi

Questione non certo secondaria, che la nuova legge intende avviare a soluzione è costituita dai tempi della pianificazione, a fronte di una situazione messa in luce da una indagine IRPET, che fissa in sei anni il tempo medio di formazione degli strumenti di pianificazione dei Comuni toscani.

 Tempi così lunghi comportano chiaramente un deficit di efficacia della pianificazione oltre che mancanza di certezza sugli sviluppi del procedimento e della sua evoluzione.

 Da qui la scelta di individuare in due anni il tempo massimo necessario per la formazione di uno strumento di pianificazione dall’avvio del procedimento alla sua approvazione specificando in maniera univoca i contenuti propri di ogni strumento della pianificazione, al fine di eliminare ambiguità e duplicazioni; mentre si prevede la non duplicazione degli adempimenti laddove vi sia un doppio procedimento, ai fini VAS e ai fini della  legge urbanistica.

 Al tempo stesso, occorre scoraggiare comportamenti che portino al superamento di questo termine, cosa che la proposta di legge fa attraverso l’introduzione di restrizioni per gli interventi urbanistici ed edilizi nei Comuni che superino tale limite.

 Si tratta certamente di un obiettivo condiviso, che tuttavia sarà necessario puntualizzare bene, sia nell’effettivo raccordo con la situazione esistente sia sotto il profilo delle ricadute che amministrazioni disattente possono scaricare sugli operatori finali.

 Nella nuova legge, il Regolamento Urbanistico cambia nome e diviene Piano Operativo di durata quinquennale, per il quale si prevede tra l’altro una flessibilità procedurale, attraverso la quale si persegue l’obiettivo di accorciare i tempi e semplificare procedure per gli interventi che hanno di minore complessità,  o che per la loro natura non richiedono percorsi complessi.

 E’ il caso innanzi tutto delle varianti semplificate ai piani operativi, le varianti mediante approvazione del progetto e le varianti attraverso lo sportello Unico.

Di particolare rilievo la previsione di  non sottoporre a conferenza di copianificazione  gli impegni di suolo non edificato necessarie ad esempio per l’ampliamento di attività industriali, artigianali ed opere necessarie a garantire i servizi essenziali.

 Così come la modifica che consente, nel caso di mancanza di osservazioni agli strumenti urbanistici adottati, che questi si intendano approvati senza nuovi passaggi in Consiglio Comunale.

 A mio avviso tale tema potrebbe essere ulteriormente implementato con altre misure che incidono sui tempi e sulle certezze dei procedimenti con particolare riguardo a quelli relativi al nostro sistema produttivo.

E’  appunto con questo obiettivo che il nostro Gruppo ha affidato uno specifico incarico, volto a conoscere approfonditamente questi aspetti al fine di mettere a punto alcuni efficaci interventi, già a partire dalla legge urbanistica all’esame del Consiglio.

 

 

Alloggi sociali come standard urbanistico

Una nuova legge urbanistica non poteva ignorare i problemi della casa. Considerata la difficoltà degli enti locali a fronte di una domanda sociale crescente a dare attuazione ad adeguate politiche per la casa, ci si è posti il problema di contribuire per quanto possibile, a sostenere tali politiche.

 Scaturisce da qui la previsione secondo la quale, la pianificazione territoriale e urbanistica concorra alla formazione delle politiche per la casa, riconoscendo gli alloggi sociali come standard urbanistico, da assicurare mediante cessione di aree, di unità immobiliari o di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata.

 Si prevede una percentuale del 20% di cessione gratuita per le aree di nuova edificazione e del 10% nel caso di ristrutturazione urbanistica obbligatoria, per i comuni ad alta densità abitativa e facoltativo per gli altri.

 Si tratta di  una percentuale notevole, rispetto alla quale sono state fatte presenti forti preoccupazioni da parte degli operatori del settore, che mentre giudicano comprensibile da un lato, l’obiettivo di dare spazio all’edilizia sociale, dall’altro ritengono che tale onere sia eccessivo e tale da pesare negativamente sulla possibilità di recupero dell’intero comparto. La questione è certamente da meditare con attenzione, coinvolgendo nella riflessione tutte le parti sociali e produttive coinvolte,  per giungere a previsioni progressivamente sostenibili collegate ad una revisione del pacchetto standard, anche al fine di valutare possibili incentivi che possano venire incontro al nuovo onere richiesto.

 

 

Informazione e partecipazione

Nonostante la legge vigente preveda la costruzione partecipata dello statuto dei piani, l’attivazione di processi partecipativi strutturati è stata quasi esclusivamente limitata alle iniziative finanziate dalla legge 69/2007, che peraltro, quando non inserite nel procedimento di formazione del piano, hanno evidenziato problemi di relazione rispetto al piano stesso. L’accesso all’informazione è inoltre in troppi casi tuttora difficoltoso.

Gli articoli dedicati alla partecipazione degli abitanti nei procedimenti di governo del territorio sono stati riordinati, prevedendo linee guida comuni a livello regionale per garantire prestazioni omogenee, tecnicamente adeguate alle diverse tipologie di atti.

In particolare sono previste diversa modalità di individuazione del garante a seconda delle dimensioni dei Comuni, si riconosce il diritto d’accesso agli atti amministrativi senza obbligo di specifica motivazione.

 

 

Correttezza delle procedure ed efficacia delle norme di legge

La forte autonomia assegnata dalla legge vigente a ciascun ente territoriale nel procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione, ha comportato in questi anni, interpretazioni anche piuttosto ampie e divergenti delle norme di riferimento.

La conferenza paritetica interistituzionale, unico strumento di trattazione dei conflitti, previsto per riconoscimento unanime di tutte le sue componenti ha funzionato in modo apprezzabile, senza avere tuttavia il potere di rendere cogenti le proprie decisioni, mettendo così a rischio la stessa credibilità dello strumento.

In seguito alla valutazione positiva del suo funzionamento si è scelto di mantenerla come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti, dotandola tuttavia dei poteri necessari ad assicurare il recepimento delle proprie conclusioni, richiamando il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel far rispettare le norme di riferimento.

 

 

Sistema informativo e Monitoraggio

Un altro aspetto che la legge introduce, è quello di sostenere un processo di costruzione di un sistema informativo geografico regionale capace di riunire  i dati disponibili presso i diversi soggetti di governo del territorio, facendoli confluire in un unico quadro conoscitivo di livello regionale, al quale poter attingere come base per la definizione dei diversi strumenti, si potranno così ridurre tempi e costi; ottenere migliori prestazioni dai piani, limitando ulteriori studi solo ad aspetti particolari, specifici approfondimenti quando richiesti dalla tipologia di atti in formazione.

Attualmente, non è previsto alcun tipo di monitoraggio dell’esperienza applicativa della legge, che ne evidenzi eventuali problematiche. Il testo proposto, prevede l’istituzione di un osservatorio, che svolga un’attività di monitoraggio degli strumenti della pianificazione, da mettere a disposizione della conferenza paritetica interistituzionale,che  formula annualmente eventuali proposte e rilievi alla Giunta in merito al funzionamento della pianificazione stessa.

 

Conclusioni

Come sapete si tratta di una proposta di legge assai corposa  composta da  226 articoli tenuto conto che la sua messa a punto è avvenuta in data anteriore al DL 69/2013, il così detto “decreto del fare”, convertito con legge 98/2013, sarà necessario provvedere con successiva proposta della GR, adeguare a detto provvedimento tutta la parte relativa all’edilizia (artt. dal 118 al 197).

Sul provvedimento è in atto in queste settimane un lavoro di confronto messo in atto sia dal nostro Gruppo consiliare, sia dalla sesta Commissione che ha previsto tra l’altro per il prossimo 27 Novembre a Firenze una giornata di confronto ed approfondimento.

Tutto ciò comporta che la Commissione stessa, stante anche la molteplicità di altri atti incombenti ed urgenti, non inizierà presumibilmente il dibattito di merito sul testo e relativi emendamenti,  prima dell’inizio del nuovo anno.

Per quella data, sarà utile  che il nostro Partito ed il Gruppo facciano giungere alla commissione proposte migliorative che saranno attentamente valutate in un  quadro  di coerenza con l’impianto generale proposto.

In particolare, mentre confermiamo la nostra adesione all’impianto generale della legge, crediamo si debba ancora ricercare un miglioramento sia su gli aspetti che ho richiamato in precedenza, sia sul fronte dell’adattamento delle norme alla reale complessità degli atti; evitando di applicare procedure inutilmente complesse a fattispecie che possono comunque avere un trattamento sufficientemente attento anche attraverso procedure semplificate.

Inoltre  vogliamo prestare molta attenzione alla semplificazione ed alla riduzione dei tempi, su questo si è lavorato ma ci attendiamo un utile contributo soprattutto da quanti vivono queste problematiche nelle loro quotidiane attività e chiedono giustamente di avere strumenti sempre più puntuali ed efficaci.

Concludo assicurandovi che lavoreremo alla formazione della legge al meglio delle nostre capacità, consapevoli dell’importanza e ragionevole tempestività delle decisioni da assumere, per dotare la nostra Regione di una legislazione avanzata in materia di Governo del territorio, all’altezza della sua tradizione e fornire un sistema di pianificazione e regolazione delle trasformazioni territoriali, unitario stabile ed efficace.

Vi ringrazio.

Gianfranco Venturi
Presidente Commissione Territorio e ambiente del Consiglio Regionale